Interclub sulla giustizia a cura del R.C. Bari Sud con i clubs metropolitani del 20.09.2021

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Tavola rotonda “La riforma della giustizia”
Interventi: On. Avv. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario di Stato per la giustizia
Dott. Salvatore Casciaro, segretario generale della A.N.M.

Dott. Ciro Angelillis, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione
Prof. Avv. Giampiero Balena, componente della commissione sulla riforma della magistratura onoraria presso il Ministero della Giustizia

Si è aperto il grande “cantiere” delle riforme della giustizia. Esso non si esaurisce negli interventi sul processo penale, ma abbraccia il processo civile, quello tributario, impatta sui profili ordinamentali e sul sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (CSM), senza trascurare l’impegno per un riassetto organico della magistratura onoraria. Sullo sfondo anche i referendum sulla giustizia in relazione ai quali prosegue alacremente la raccolta delle firme. Per la prima volta da molti anni a questa parte si tratta di riforme non “a costo zero”, essendo destinati alla giustizia ben 2,3 mld. Il nostro Paese è sotto la lente dell’Europa che monitorerà il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo civile (40%) e del processo penale (25%). Forti sono le attese dei cittadini per una giustizia più efficiente e vive le speranze degli operatori economici tenuto conto della stretta correlazione tra relazioni commerciali, produttività economica e funzionamento della giustizia. Le misure messe in campo sono realmente efficaci? Se nel civile la vera scommessa è costituita dal modello organizzativo dell’Ufficio del processo che inserisce nello staff del giudice giovani assistenti, sul modello dei clerks dei paesi anglosassoni, nel settore penale si vorrebbero assicurare scansioni temporali più certe e stringenti e, in tale contesto, troverebbe collocazione anche la discussa riforma della prescrizione procedimentale (o anche detta improcedibilità). La Ministra Cartabia ritiene, quella sull’improcedibilità, una disposizione di civiltà che riallineerà il processo penale agli standard europei fissando tempi certi di definizione del processo penale. Ma l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) individua il processo come mezzo al fine, e ciò perché la funzione fisiologica del processo è l’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità. Consentendo il dissolvimento dell’intero processo nel caso in cui vengono superati tempi certi per l’espletamento delle impugnazioni, forte è il rischio di nuove condanne della CEDU per la lesione degli interessi della vittima del reato e del suo diritto alla conclusione del processo con una sentenza sul merito dell’accusa.

dott.Salvatore Casciaro

La riforma del processo penale, c.d. Cartabia, è inserita all’interno del Piano per accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione europea e persegue l’obiettivo di abbattere l’arretrato del carico giudiziario e ridurre i tempi del processo. Essa prevede, a fianco alle modifiche della disciplina processuale, una pluralità di interventi strutturali, quali la implementazione delle dotazioni tecnologiche e la realizzazione del c.d. ‘Ufficio per il processo’, con l’assunzione di personale di supporto ai magistrati, alle cancellerie e alle segreterie degli uffici giudiziari.

Quanto alla riforma della disciplina processuale, significativa è l’introduzione dell’istituto della “improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione”, con il quale il legislatore, per garantire il rispetto del principio della ‘ragionevole durata del processo’, pone un termine per la celebrazione del giudizio di appello (2 anni) e del giudizio di Cassazione (1 anno).

Altra innovazione di rilievo è quella della introduzione dei ‘criteri di priorità’ nella trattazione delle notizie di reato, che devono essere previsti dai criteri organizzativi degli uffici di Procura, sulla base delle indicazioni del Parlamento.

La riforma, nel complesso, appare, però, poco incisiva sul versante della deflazione del carico giudiziario che, invece, avrebbe potuto coltivare attraverso la previsione di un più ampio accesso alle alternative al processo – innestando nel nostro ordinamento l’istituto della c.d. “Archiviazione meritata” (suggerito dalla ‘commissione Lattanzi’) – e una coraggiosa opera di depenalizzazione di alcune delle (troppe) fattispecie di reato oggi esistenti.

dott. Ciro Angelillis

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